Una breve introduzione al nuovo Superbonus
La guida dell’Agenzia delle Entrate ricorda che, trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
- la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico – che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.
L’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione.
A quanto ammonta la detrazione?
La detrazione è pari al 110 % dell’importo delle spese sostenute, e comunque non oltre i tetti previsti.
L’applicazione dell’aliquota va fatta secondo il criterio di cassa (cioè al momento dell’effettivo pagamento) da parte delle persone fisiche, e secondo il criterio di competenza ( cioè alla data di ultimazione della prestazione).
L’importo della detrazione (il 110% della spesa sostenuta) va diviso in quote uguali da ripartirsi in 5 anni (es. 50 mila euro di spesa danno diritto ad una detrazione di Euro 10 mila annue)
Una volta calcolata la quota annua della detrazione, se le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi sono inferiori alla quota annua di detrazione, il residuo che non viene detratto non può essere recuperato sugli anni di imposta successivi al primo e va quindi perduto.
Per questo motivo può essere utile, invece della detrazione esercitare una delle due opzioni previste dalla legge:
Invece della detrazione, il contribuente può scegliere di optare per avere lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore di beni e servizi, il quale recupererà lo sconto praticato trasformandolo in credito di imposta, con facoltà di cederlo ulteriormente ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Alternativamente, il contribuente può trasformare la detrazione in un credito di imposta.
COME FUNZIONA IL CREDITO DI IMPOSTA?
Il credito di imposta può essere portato in compensazione con tutte le imposte e i contributi che il contribuente deve pagare. Mentre la detrazione si applica alle imposte sui redditi, il credito di imposta consente quindi di ridurre o compensare gli importi dovuti dal contribuente all’Erario. E’ previsto inoltre che per il super-bonus non vi siano limiti alla compensazione: non si applica infatti il limite gene-rale di compensazione normalmente fissato in 700 mila Euro.
Il credito di imposta può anche essere compensato con i debiti fiscali del contribuente, e non si applica il divieto generale di compensazione tra crediti fiscali e debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 1500 Euro.
Il credito di imposta può essere ceduto a terzi: persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti e società, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.