La legge fissa dei limiti di spesa degli interventi oltre i quali non è consentita l’agevolazione al 110%. Di seguito cercheremo di elencarne alcuni, in modo da chiarire come poter rientrare nei parametri del Superbonus:
- per gli interventi di isolamento termico: il tetto di spesa è pari a 50 mila Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti all’interno di complessi plurifamiliari; 40 mila Euro per ciascuna unità immobiliare per condomini composti da 2 a 8 unità, e 30 mila Euro per ciascuna unità immobiliare per edifici composti da più di otto unità;
- per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: il tetto di spesa è pari ad Euro 30 mila per gli edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi; ad Euro 20 mila per unità abitativa negli edifici composti da 2 a 8 unità, ed Euro 15 mila per unità abitativa negli edifici con più di otto unità;
- per i pannelli solari: il tetto di spesa è pari ad euro 48 mila e comunque 2.400,00 Euro per ogni KW dell’impianto per singola abitazione.
ELENCO DEI SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL SUPERBONUS
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- Le persone fisiche al di fuori dall’esercizio di attività di impresa o professionale;
- I condomini per interventi sulle parti comuni;
- Gli istituti autonomi case popolari e altri enti con le medesime finalità sociali, che rispettino i requisiti europei dell’in-house providing, per gli immobili di loro proprietà e per quelli gestiti per conto dei comuni;
- Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Gli enti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D.lgs 460/1997), organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, associazioni di promozione sociale registrate;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.
DEVO ESSERE PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE PER ACCEDERE AL SUPERBONUS ?
Non occorre essere proprietari dell’edificio oggetto dell’intervento. Infatti possono beneficiare dell’agevolazione fiscale anche: i titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione), i nudi proprietari, i detentori con contratto di locazione o comodato regolarmente registrato, purché muniti del consenso all’esecuzione dei lavori da parte sia del proprietario che dei familiari del possessore o detentore.